

È costituita l’Associazione denominata “Associazione Culturale Samuele Valerio”, di seguito semplicemente “Il Circolo di SAM”.
L’Associazione fissa la propria sede in Via Oberdan, 7 25128 Brescia.
L’Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.
L’Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e dal regolamento allegato e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all’estero. L’organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

L'Associazione non ha alcuna finalità commerciale, o comunque speculativa, né fini di lucro in genere. L'Associazione ha lo scopo di promuovere l’aggiornamento e la formazione professionale nell’ambito delle materie odontoiatriche e odontotecniche al fine di mantenere viva la memoria della attività professionale del Dr. Samuele Valerio.
A tal fine l'Associazione ha lo scopo di:
L’associazione non ha fini di lucro e può svolgere, al solo scopo di finanziarsi per raggiungere gli obbiettivi sociali, attività commerciali in modo secondario e non principale.
In particolare: può realizzare e commercializzare riviste e libri di testo inerenti alla materia. Può anche organizzare eventi di formazione professionale, non a partecipazione gratuita.


Sono soci della associazione i soci effettivi ed i soci onorari
Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividono le finalità e s’impegnano per la realizzazione delle stesse. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo impegnandosi con ciò ad approvare e osservare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni trenta dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta.
I soci onorari sono scelti tra le persone che per la loro competenza e per il loro impegno abbiano dimostrato speciali meriti rispetto agli scopi della associazione medesima.
I soci onorari non hanno l’obbligo del versamento di alcuna quota annuale.

L’adesione alla associazione è rinnovata anno per anno tramite il versamento della quota di associazione annuale , fatta esclusione per i soci onorari.
I soci onorari sono scelti dal consiglio direttivo che li propone alla assemblea generale a cui spetta l’incarico di ratificarne il ruolo.
Le quote associative a carico dei soci sono valide per l’anno solare in corso e scadono il 31 dicembre. Il loro rinnovo deve essere effettuato entro due mesi dopo la scadenza (28 febbraio).
L’adesione all’Associazione comporta il diritto di voto nell’assemblea per la nomina degli organi direttivi, per la ratifica dei soci onorari, per l’approvazione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento e per l’approvazione dei bilanci.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione, come disciplinato dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.
Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.
Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire il Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno all’Associazione, di cui al presente Statuto; in tal caso, l’efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.


Sono organi dell’Associazione:

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea.

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo una volta all’anno: entro il mese di Maggio per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno in corso e preventivo dell’anno successivo.
L’Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione e con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima della riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l’ordine del giorno.
L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L’Assemblea:

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
Ogni socio ha diritto ad un voto.

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei soci.
Le cariche sociali sono gratuite.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide se prese con voto favorevole della maggioranza dei presenti al consiglio medesimo; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente.
In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.
Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri Comitati per l’approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione e verifica l’osservanza dello Statuto e del Regolamento.
Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.
Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.
Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.
L’Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell’Associazione.
Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

L’Assemblea provvede, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno, composto da tre componenti dell’Associazione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione.
I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni.
L’incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di consigliere.
I Probiviri giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura alcuna.
Delle riunioni e delle decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere redatti i relativi verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i membri del Collegio stesso.

Il Collegio Sindacale è eletto dall’Assemblea dei soci e si compone di tre membri effettivi. Il Collegio dei Sindacale alla prima seduta utile elegge il suo Presidente; i Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione dell’Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni membro può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli, e comunque il Collegio potrà verificare almeno una volta all’anno la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento del consuntivo.


L’Associazione trae le proprie risorse da:
Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell’Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota associativa il cui importo è stabilito annualmente dall’Assemblea.

Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.


Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all’Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.
Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.